L'angolo del commercialista

Pubblichiamo da questo mese il primo di una serie di articoli che Claudio Signorelli, dottore commercialista e revisore contabile, ha scritto sulle problematiche relative al mondo della spettacolo. Chi volesse contattare il dottor Signorelli può farlo scrivendo a claudiosignorelli@hotmail.com oppure vistando il suo sito www.claudiosignorelli.it

 

L’APERTURA DELLA PARTITA IVA E IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

 

La richiesta di attribuzione della partita iva è semplice e non costa nulla. I modelli da compilare per la denuncia di inizio attività sono di due tipi, a seconda della veste giuridica del richiedente:

 

- per le ditte individuali e i lavoratori autonomi ( persone fisiche) il Mod. AA9/7

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esempio società, enti, etc., il Mod. AA7/7

 

Tali modelli, muniti di istruzione per la compilazione, possono essere prelevati gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione “Modulistica – Altri modelli” o in una qualsiasi sede dell’Agenzia delle Entrate. Essi devono essere presentati o direttamente ( o tramite persona munita di delega) ad un qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, o mediante posta raccomandata ad un qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, o tramite invio telematico eseguito dal contribuente o da un intermediario abilitato ( il dottore commercialista per esempio).

Con questi modelli è possibile dichiarare, entro 30 giorni, l’inizio dell’attività, con conseguente attribuzione del numero di partita iva, formato da 11 caratteri numerici; la variazione dei dati anagrafici (residenza, domicilio fiscale, ecc.), entro trenta giorni dalla variazione; la cessazione dell’attività, con conseguente chiusura della partita iva, entro trenta giorni dalla cessazione.

Una volta aperta la partita iva il contribuente, nel nostro caso l’artista, dovrà scegliere il regime contabile a lui piu’ favorevole per il calcolo del reddito annuo che dovrà dichiarare nel Modello Unico, composto dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione iva e dichiarazione irap. Se l’artista è anche sostituto di imposta, cioè versa le ritenute d’acconto per altri soggetti, dovrà presentare anche il modello 770.

Veniamo all’analisi del regime fiscale agevolato, molto richiesto dai ballerini in particolare.

Il regime fiscale agevolato, detto anche delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, o più semplicemente “forfettino”, è stato introdotto dall’articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esso stabilisce che le persone fisiche che iniziano un’attività di lavoro autonomo o di impresa, possono avvalersi, per il primo periodo di imposta in cui inizia l’attività e per i due successivi, del regime agevolato che prevede un’imposta sostitutiva dell’ IRPEF ad un’aliquota del 10% (reddito imponibile di lavoro autonomo o di impresa calcolato rispettivamente ai sensi dell’art. 54 o 56 del Testo Unico delle imposte dirette n 917/86).

I requisiti per usufruire di tale regime sono:

- il contribuente non deve aver svolto, negli ultimi 3 anni, un’attività economica di impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;

- l’attività non deve essere prosecuzione di precedente attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo tirocinio per abilitazione professionale;

- i compensi non superino i 30.000 euro per i professionisti e le imprese di servizio, mentre per le altre attività il limite è 60.000 euro ( il superamento di detti limiti è causa di decadenza dal regime fiscale agevolato);

- siano adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

I vantaggi che si traggono dall’aver scelto il regime fiscale agevolato sono:

- esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

- esonero dall’effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto;

- esonero dal versamento dell’acconto annuale sull’imposta del valore aggiunto;

- non sono dovute le addizionali comunali e regionali (relativa al reddito dell’attività).

- non si subisce la ritenuta d’acconto (al sostituto d’imposta deve essere fatta una dichiarazione scritta “ritenuta non effettuata, soggetto in regime fiscale agevolato, art. 13 Legge 388/2000).

Gli obblighi  a carico dei contribuenti sono:

- conservazione degli originali dei documenti ricevuti e le copie dei documenti emessi (articolo 22 del DPR n. 600/1973);

- fatturazione e certificazione dei compensi e dei corrispettivi;

- presentazione della comunicazione dati IVA, se il volume d’affari è superiore a 25.822,84 euro (invio telematico).

- Presentazione delle dichiarazioni annuali e dal secondo anno di attività allegare lo studio di settore;

- Versamento annuale dell’IVA (scadenza 16 marzo, pagamento tramite F24Online con codice tributo 6099).

- Versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive

- Versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (codice tributo 4025) da effettuare entro lo stesso termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

- Tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dall’articolo 21 del DPR n.600/73.

 

 

Claudio Signorelli

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

www.claudiosignorelli.it

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ E.N.P.A.L.S. E IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’

 

L’ E.N.P.A.L.S. è l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico, presso il quale si devono obbligatoriamente iscrivere i lavoratori dello spettacolo ai fini degli adempimenti pensionistici che consentono l’erogazione delle pensioni di vecchiaia o da inabilità al lavoro. Tra i diversi adempimenti che le imprese dello spettacolo devono assolvere, vi è l’ottenimento del Certificato di Agibilità Enpals.

Il Certificato di Agibilità Enpals deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo all’ENPALS per poter organizzare qualunque tipo di manifestazione o produzione, che preveda prestazioni di lavoratori dello spettacolo. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla conclusione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Dal 1 gennaio 2008, per richiedere il certificato, è obbligatoria la richiesta telematica. L’accesso alla procedura per la richiesta del certificato di agibilità in via telematica avviene direttamente dal portale dell’Ente previo rilascio del Codice PIN che consente, mediante il Codice Fiscale, l’identificazione dell’impresa abilitata in quanto registrata. La procedura telematica è operativa 24 ore su 24. Il richiedente, quindi, può inoltrare all’Ente la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento precedente lo svolgimento della prestazione lavorativa, purchè vengano rispettati i termini di legge. Le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie (sostituzioni dell’ultimo momento, indisposizioni improvvise ecc.) dal 2008 andranno comunicate tempestivamente attraverso la sola procedura telematica, ma dovranno essere validate dal personale degli Uffici i quali, analizzando la documentazione cartacea presentata e le motivazioni giustificative, esprimeranno un giudizio di merito. In pratica, l’Ufficio si riserva il compito di verificare la credibilità e la veridicità di tali attestazioni, al fine di evitare possibili abusi

e utilizzi non regolamentari.

Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell’accertamento. Anche le imprese straniere operanti in Italia devono munirsi del certificato di agibilità, indipendentemente dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti in Italia.  Le stesse possono conferire mandato con rappresentanza alle imprese ospitanti, affinché richiedano per loro conto il certificato di agibilità.

Dal certificato di agibilità deve risultare:

-         i lavoratori occupati

-         il compenso previsto

-         le date di impegno

Soltanto dopo aver verificato la conformità alle disposizioni vigenti l’Ente rilascia il certificato di agibilità che autorizza l’impresa  far agire i lavoratori dello spettacolo in relazione allo specifico evento.

Nel caso in cui l’impresa richiedente il certificato sia di nuova costituzione oppure abbia carichi contributivi pendenti, è necessario il versamento di un deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità nella misura del 33% per le imprese di balletto, del 70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni internazionali. Negli altri casi l’importo del versamento a titolo di deposito cauzionale è determinato dall’ufficio ENPALS che ha ricevuto la richiesta del certificato di agibilità. L’ENPALS può accettare in luogo del deposito cauzionale una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a norma dell’art. 1 della legge n. 348/1982.

Le imprese straniere, provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale,che operano in Italia per un periodo di tempo limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale la contribuzione ordinaria dovuta.

 

Claudio Signorelli

Dottore Commercialista e Revisore Contabile