L'avvocato risponde   

 

Questo mese il nostro sito si arricchisce di una nuova e utilissima presenza: l'avvocato Mario Brancaleoni, risponderà ai quesiti che i nostri lettori vorranno porgergli in campo giuridico. Gli diamo quindi il benvenuto e se volete sapere qualcosa di più su di lui e sulla sua attività clicccate qui!

 

 

Se avete domande da porgli scrivete a danzaclassica@danzaclassica.net ( si prega di sottoporre quesiti attinenti all'attività del portale)

 

 

Salve, vorrei sapere se è possibile cambiare avvocato durante una causa e se esiste un massimo di soldi che l'avvocato mi può chiedere.

 

"La professione dell'avvocato viene ricondotta nell'ambito delle professioni intellettuali il cui esercizio viene disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile. Questo tipo di attività è altresì regolata all'interno del codice deontologico dell'ordine forense, contenente obblighi e diritti degli avvocati. L'art.35 di detto codice (rapporti con la parte assistita) stabilisce che il rapporto tra l'avvocato e la parte assistita è fondato sulla di fiducia, e che l'incarico professionale deve essere conferito per procura che deve rivestire la forma dell'atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata. Quando tale rapporto fiduciario viene meno la parte assistita può procedere alla revoca del mandato in qualsiasi momento a prescindere dallo stato e grado del giudizio, con l'invio di una raccomandata al proprio difensore con cui manifesta intenzione di revocare il mandato. Qualora avesse già un nuovo avvocato sarà quest'ultimo a contattare il precedente per la successione nel mandato e per recuperare copia della documentazione relativa alla causa in corso. E' comunque molto importante che la revoca abbia forma scritta. Ad ulteriore chiarimento occorre far notare quanto stabilito dagli art. 85 c.p.c. e 107 c.p.p., a tutela degli interessi della parte, ovvero che la rinuncia o la revoca  del mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia intervenuta la sostituzione del difensore. In ogni caso, in applicazione dell'art. 2237, comma primo, c.c., il cliente è tenuto a rimborsare all'avvocato gli onorari per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto fiduciario, che verranno calcolati in base alle tariffe vigenti al momento conclusivo dell'incarico, mentre l'avvocato è tenuto a provare le spese sostenute e l'attività svolta ed è ulteriormente obbligato, in base all'art.42 del codice deontologico, a restituire la documentazione  ricevuta per l'espletamento del mandato. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Avv. Mario Brancaleoni".

 

Gentilissimo Avvocato,
a causa di un incidente in caserma nel lontano 1965, io feci ricorso alla Corte dei Conti per chiedere la causa di servizio e il riconoscimento della pensione privilegiata. Dopo circa 40 anni (dopo tanti anni, io me n'ero anche dimenticato), fui chiamato a visita dal Collegio Medico Legale dell'Esercito ed l'anno dopo anche a visita dal Collegio Medico Legale del Ministero della Salute. Entrambi stabilirono che la mia infermità era causa di servizio e che era ascrivibile a 8a Categoria tabella A.  Inoltre ebbi anche una perizia medico legale da parte di una Professoressa dell'Università la Sapienza di Roma, ed anch' ella confermò che la mia infermità era per causa di servizio.
Ma nel 2005 il Giudice della Corte dei Conti rigettò tali pareri medico legali e respinse la mia pratica con la motivazione che lui voleva la certezza al 100% che tale mia infermità era avvenuta per causa di servizio e si era lamentato che io non avevo presentato testimoni a riguardo. Mi chiamano dopo 40 anni e vogliono da me testimoni ? Persone che non ricordo nemmeno più i nomi, i visi. Chissà se sono viventi e che fine hanno fatto. Sono andato in appello, ma il giudice ha confermato la sentenza del collega precedente.
Siccome anche in appello fu dichiarato (grazie ai pareri favorevoli che avevo ricevuto dai 2 autorevoli collegi medici e della Prof.ssa esperta in medicina legale) che la mia era una questione di diritto e che inoltre c'è una manifesta illogicità nella motivazione di rigetto della pratica. Per questi motivi, si potrebbe a questo punto ricorrere in Cassazione o ad un altro organo di giustizia ?

 

L'Avvocato che mi aveva difeso fino adesso, mi ha detto che : la Corte di Cassazione non ha alcuna giurisdizione in questo tipo di controversie (ricorsi alla Corte dei Conti per riconoscimento della causa di servizio e richiesta di pensione privilegiata per un infermità avuta durante il servizio militare di leva) e che le sentenze di Appello della Corte dei Conti non sono impugnabili.
Anche se la mia è una questione di diritto e che il Giudice ha manifestato illogicità nella decisione [anche se mi hanno detto che il Giudice, essendo "peritus peritorum", ha la possibilità prevista dalla legge di decidere diversamente da quanto espresso dai CTU e da una Professoressa esperta in Medicina Legale (la Prof.ssa Castrica), giudicando e decidendo diversamente].
 
Ma è vero e falso che non si potrà fare più nulla ? Se la legge me lo consentirà, io non vorrei arrendermi e tentare altre strade.

 

"L’art. 111, ottavo comma della Costituzione statuisce: ”Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

Nel caso da Lei evidenziato, siamo di fronte ad una sentenza di Appello pronunciata dalla Corte dei Conti. In base a quanto stabilito dai principi della Costituzione, sopra riportati, possiamo affermare che l’accesso alla Suprema Corte, ai fini dell’impugnazione del provvedimento, non può ritenersi radicalmente escluso, tuttavia ne sarà ridotto l’ambito, essendone ammesso il ricorso, per le sole ragioni relative alla giurisdizione.

In altre parole, l’unico potere della Corte di Cassazione sarebbe quello di controllare che il Giudice che ha esercitato la giurisdizione, lo abbia fatto nel rispetto delle norme che la distribuiscono tra i vari organi giurisdizionali. Essa non potrebbe, invece, “cassare” la sentenza della Corte dei Conti, in ragione del fatto che la stessa abbia mal applicato il diritto al caso sottoposto. Con migliori saluti. Avv. Mario Brancaleoni"

 

 

 

Eredità

 

Avvocato nel Dicembre 2005 è morto mio padre, mia madre il 14\02\2006 .In cancelleria ha fatto il verbale di dichiarazione di rinuncia alla eredità pura e semplice nel mese di novembre 2006 ha fatto la revoca di rinuncia poteva farlo? Io sono figlio unico in attesa di una risposta le porgo i miei cordiali saluti grazie

 

Al momento dell’apertura della successione, il patrimonio del de cuius si divide, idealmente, in 2 parti: la quota disponibile, di cui lo stesso può disporre liberamente attraverso il testamento, e la quota legittima, che invece deve essere riservata, ex lege, alla categoria dei cd. legittimari, ossia il coniuge, i figli ed, in mancanza, gli ascendenti. Nel caso di specie essendo gli eredi legittimi  la moglie del de cuius e l’unico figlio, l’eredità viene ripartita esattamente a metà. Nel caso in esame la moglie del de cuius aveva inizialmente rinunciato all’eredità per mezzo di  verbale di dichiarazione di rinuncia  depositata nella cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Peraltro, nonostante sua madre abbia rinunciato formalmente all’eredità, questo non le preclude  la possibilità di un ripensamento mediante una revoca della rinuncia, poiché l’art.525 c.c le conferisce questo diritto fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto, ovvero entro il termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione, salvo che nel frattempo la quota di cui alla rinuncia non sia stata accettata dagli altri eredi legittimi.

 

Infortunio in palestra

 

Egregio avvocato vorrei mi rispondesse a questa domanda. Sono caduta nel bagno della palestra,un mese fa, procurandomi una distorsione al ginocchio sinistro con stiramento del legamento LCM.Vorrei sapere se ho diritto ad un risarcimento da parte della palestra,il responsabile mi ha detto di no. Vorrei sapere anche se ho diritto come utente ad avere l'informativa che riguarda la copertura assicurativa perchè mi è stata negata.
 


 

Gentile visitatrice, non avendo altri elementi a disposizione, possiamo limitarci a risponderle nel seguente modo. In merito al risarcimento per i danni causati dalla caduta, sarebbe necessario conoscere le modalità del fatto. Laddove, infatti, la sua caduta sia stata provocata dallo stato dei luoghi, come sarebbe, ad esempio, se il bagno della sua palestra fosse dotato di una pavimentazione irregolare o inidonea al passaggio o se la sua caduta sia stata causata da un qualunque ostacolo che non aveva ragione d’essere lì, lei avrebbe diritto al risarcimento del danno subito, consistente sia nelle spese mediche da lei sostenute che in quello biologico da invalidità temporanea o assoluta, oltre a quello morale. La responsabilità sarebbe imputabile alla palestra, in quanto custode dei beni da essa detenuti, salvo la dimostrazione che l’evento sia dovuto ad un caso fortuito. Qualora invece la sua caduta sia addebitabile, in qualsiasi modo, alla sua persona, per imprudenza, negligenza o anche per una sua distrazione, non connessa allo stato dei luoghi, allora lei non può pretendere dalla palestra alcun risarcimento in quanto la sua condotta interromperebbe il nesso di causalità tra la cosa custodita ed il danno da lei subito. In merito alla copertura assicurativa (probabilmente trattasi di una polizza collettiva per la responsabilità civile terzi stipulata dalla palestra per assicurare tutti i frequentatori della stessa), lei, in quanto assicurata, avrebbe l’interesse a prendere visione del contratto di assicurazione. Resto a sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Avv. Mario Brancaleoni

 

Pedone o ciclista?

Salve, 7 giorni fa ho avuto uno scontro con un ciclista, io uscivo a  piedi da un cancello pedonale e ho percorso circa un metro e mezzo o due a passo veloce sul marciapiede/pista ciclabile (è un marciapiede promiscuo senza segnaletica orizzontale ne cartelli ad ogni incrocio ma solo uno all’inizio del viale  e uno in fondo, senza essere  ripetuti ad ogni incrocio, quindi la pista ciclabile non so se sia a norma) stavo camminando in diagonale per raggiungere le strisce pedonali quando è sopraggiunta da dietro e spostata sulla mia destra una ciclista e ci siamo urtate, mi ha colpito dietro la spalla,  lei è caduta e si è rivolta al 118 e al pronto soccorso ,io no. La responsabilità di chi è? mia, sua di entrambe? la sua assicurazione per gli infortuni o lei possono rifarsi su di me per un risarcimento? come mi devo comportare?

"Per esprimere un parere compiuto in ordine al caso sottopostoci, è necessario identificare in base al Codice della strada le caratteristiche che deve possedere una pista ciclabile per essere classificata tale. Per pista ciclabile si deve intendere quella parte della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi ( art. 3 C.d.S.). L’art. 10 del Decreto Ministeriale n. 557/ 1999 precisa che le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica verticale all’inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione. Inoltre, devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali, che ne distinguano l’uso specialistico, sebbene la pavimentazione delle stesse dovrebbe già essere tale da differenziarle dalle contigue parti di sede stradale, destinate ai pedoni ed ai veicoli. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista, e, con apposito segnale barrato da una striscia rossa, la fine dell’operatività della stessa, in particolar modo all’approssimarsi di un attraversamento pedonale. Sulla base delle informazioni fornite il luogo in cui si è verificato lo scontro non può assolutamente definirsi una pista ciclabile, e quindi un tratto stradale riservato ai velocipedi. Peraltro, sempre in base allo stesso Codice della strada, e successive modifiche, i velocipedi devono essere provvisti di appositi sistemi di frenatura e di segnalazione acustica (art. 68 ), utili al fine di evitare eventuali sinistri con pedoni o con altri veicoli. Orbene, trattandosi con ogni probabilità di uno scontro avvenuto su un marciapiede promiscuo tra un veicolo, in quanto i velocipedi risultano essere assimilati in tutto e per tutto agli altri veicoli, ed un pedone, opererà la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, 1° comma, c.c. del conducente la bicicletta nella causazione del sinistro Pertanto, il ciclista per evitare la sua responsabilità e l’obbligo di risarcimento dei danni dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile, usando la necessaria perizia e prudenza, per evitare il sinistro, per esempio provando che il velocipede in questione fosse provvisto dei suddetti requisiti tecnici, e di averli opportunamente usati, per segnalare la sua presenza. Per quanto concerne le conseguenze del sinistro, non conosciamo l’entità dei danni, ma si presume che il pedone, non essendosi rivolto al pronto soccorso, non abbia riportato danni, a differenza del ciclista, che laddove avesse stipulato un contratto di assicurazione infortuni potrebbe essere risarcito dalla propria assicurazione che poi non potrà rivalersi contro il pedone in quanto il medesimo sembrerebbe esente da ogni responsabilità"

 

 

 

Problemi di passaggio

 Egregio avvocato vorrei sottoporle un quesito. Essendo proprietario di un terreno confinante con terreni di altrui proprieta' raggiungibili attraverso un passaggio pedonabile ( sentiero ) creato fin dai tempi dei miei nonni come dobbiamo comportarci io e gli altri proprietari visto che uno di questi terreni è stato acquistato da un'altra persona che ha gia' provveduto a piantare dei paletti in previsione di una futura recinzione escludendo di fatto il passaggio a tutti e asserendo che avendo acquistato il terreno puo' fare come meglio crede.

  

Per esprimere un parere compiuto il caso sottopostoci meriterebbe ulteriori chiarimenti. Per esempio: il proprietario del fondo può accedere alla via pubblica soltanto attraverso il sentiero pedonale oppure può procurasi tale accesso in altro modo senza eccessivo dispendio o disagio? Il sentiero pedonabile è visibile ovvero è dotato di opere che lo delimitano? In attesa di tali ulteriori notizie, allo stato, si potrebbe ragionevolmente ritenere che i  proprietari confinanti con il fondo su cui grava la servitù di passaggio hanno maturato il diritto di mantenere tale passaggio. Pertanto, nel caso di un mancato accordo per regolamentare in via bonaria tale passaggio tra i proprietari dei fondi confinanti, magari prevedendo una equa indennità per il danno provocato da tale passaggio, e di un’azione impeditiva del passaggio da parte del proprietario del fondo servente, si potrebbe adire la Magistratura competente per la reintegra nel possesso della servitù, e nel merito per far dichiarare l’esistenza di un passaggio coattivo in favore dei proprietari dei fondi dominanti, o sempre in via principale, se tale passaggio perdura da più di venti anni, l’acquisto della servitù per usucapione.

 

 

 

 

 

Un pavimento troppo scivoloso.....

 

Frequento da  anni un centro di danza  a cui ho sempre pagato l’iscrizione, le quote mensili e la regolare assicurazione.

Dieci giorni fa  ,  durante una lezione  sono scivolata al termine di un salto e la caduta è stata talmente forte che mi ha causato la rottura del legamento del ginocchio sinistro, probabilmente mi dovrò operare e le spese mediche non saranno certo modeste.

Il pavimento su cui sono caduta era molto scivoloso, e soprattutto non era facile accorgersi di tale stato in quanto probabilmente veniva trattato con delle sostanze pulenti particolarmente cerose, e la direzione non aveva mai fatto nulla per risolvere questo problema. Ritenendo  che non avrei mai avuto questo incidente se  le condizioni del pavimento fossero state migliori, ho deciso di chiedere il risarcimento dei danni al Centro . La direzione è stata molto contrariata da questa mia richiesta, dicendomi che non c’entrano nulla e che l’assicurazione sicuramente non pagherà in quanto la colpa dello scivolamento è solo frutto di una mia carenza tecnica. Da qui la decisione di rivolgermi ad un avvocato. Secondo lei ho qualche possibilità  di ottenere qualcosa o è una causa già persa in partenza?

 

Antonia (Arezzo)

 

 

 

 

Dalla lettura del quesito posto dalla gentile visitatrice del nostro sito, emerge, salvo eventuali ulteriori accertamenti sullo stato dei luoghi, che la caduta dalla medesima è stata determinata direttamente dallo stato particolarmente scivoloso del pavimento del Centro.

Pertanto, nel caso in esame, sussiste l’esclusiva responsabilità del Centro che detiene il potere di custodia sulle cose che rientrano nella sua disponibilità, tra cui il suolo della palestra in cui si svolgono le lezioni, indipendentemente dall’attività e dal comportamento tenuto dal custode, ovvero dalla direzione del Centro.

Dunque, non potendosi muovere alcun tipo di addebito al comportamento della partecipante ai corsi che non poteva assolutamente prevedere lo stato particolarmente scivoloso di quel tratto di pavimento per il resto in condizioni normali, tanto da mancare ogni segnalazione di pericolo al riguardo, si può senz’altro affermare la responsabilità del Centro, con il conseguente obbligo risarcitorio nei confronti della danneggiata, salvo il caso che il Centro stesso riesca a provare che l’evento dannoso sia stato causato da un evento imprevedibile o eccezionale (il c.d. caso fortuito).

Peraltro, poiché il Centro è assicurato per la responsabilità civile terzi la Compagnia assicurativa dovrebbe garantirlo e tenerlo indenne dalla richieste risarcitorie avanzate dalla sua cliente.

In conclusione, possiamo rassicurare la gentile visitatrice circa il possibile esito positivo di un giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, comprensivo delle spese mediche per sostenere l’eventuale intervento chirurgico resosi necessario a seguito della caduta, e del danno biologico e morale.

 

Avv. Mario Brancaleoni

Risarcire o no?

Sono a disturbarLa per un consiglio. Mio figlio (17 anni) giocando a pallone in un parchetto vicino a casa tirando il pallone ha preso un  altro ragazzo che giocava con lui a pallone sugli occhiali, rompendoglieli, ovviamente non ha fatto apposta, oltretutto erano della stessa squadra. I genitori del ragazzo, vorrebbero 150 euro per cambiare gli occhiali. quello che Le chiedo io è se io devo pagare, visto che il ragazzo che giocava a pallone non è stato obbligato a giocare e tenendo gli occhiali secondo me si prendeva la sua responsabilità se nel giocare a pallone con 10-15 ragazzi per disgrazia  venivano rotti.La ringrazio per l'eventuale consiglio che vorrà darmi.

"Egregio visitatore, per rispondere al suo quesito le premetto che in generale i genitori esercenti la potesta parentale sui figli minori sono responsabili per tutti i fatti illeciti commessi da questi ultimi a danno dei terzi. Nel caso da lei prospettato però vi è l'esimente costituita dal consenso dell'avente diritto. Infatti, coloro che partecipano ad un'attività sportiva si assumono il rischio che deriva da tale partecipazione. Ora sulla base di quanto da lei raccontato si evince che suo figlio ha messo in atto un comportamento (tirare con il calcio il pallone durante una fase di gioco) che rientra nella normale dinamica del gioco del calcio e che non espone ad un rischio superiore a quello accettabile da chi partecipa a tale attività. Pertanto possiano ragionevolmente ritenere che nel caso in esame non si possa configurare una sua responsabilità. Resto a sua disposizione per ogni chiarimento"

 Avv. Mario Brancaleoni

 

La rinuncia dell'eredità

Mi è stato detto che mi sarebbe arrivata a nome mioMi è arrivato dall’INPS una notifica di pagamento a nome di mio padre morto nel 2002  e io non l’ho accettata quindi rimandata indietro. Da premettere che subito dopo la morte ho fatto presso la PRETURA di  Palermo VERBALE DI RINUNZIA AD EREDITA’ PURA E SEMPLICE. Quindi Le chiedevo:  Visto che ho fatto RINUNZIA AD EREDITA’ PURA E SEMPLICE posso ulteriormente non accettare detta NOTIFICA dicendo che non sono erede?

"Con la rinuncia all'eredità dopo l'apertura della successione l'erede perde qualsiasi diritto e non acquista nessun obbligo derivante dall'eredità. Pertanto nel caso in esame potrà non accettare le comunicazioni a Lei dirette in qualità di erede di Suo padre. Resto a disposizione per ogni chiarimento. Con i migliori saluti

 Avv. Mario Brancaleoni

 

 

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