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Questo mese il
nostro sito si arricchisce di una nuova e utilissima presenza:
l'avvocato Mario
Brancaleoni, risponderà ai quesiti che i nostri lettori vorranno
porgergli in campo giuridico. Gli diamo quindi il benvenuto e se volete
sapere qualcosa di più su di lui e sulla sua attività
clicccate qui!
Se avete
domande da porgli scrivete a
danzaclassica@danzaclassica.net ( si prega di sottoporre quesiti
attinenti all'attività del portale)
Salve, vorrei sapere se è possibile cambiare avvocato durante una causa
e se esiste un massimo di soldi che l'avvocato mi può chiedere.
"La professione dell'avvocato
viene ricondotta nell'ambito delle professioni intellettuali il cui
esercizio viene disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del codice
civile. Questo tipo di attività è altresì regolata all'interno del
codice deontologico dell'ordine forense, contenente obblighi e diritti
degli avvocati. L'art.35 di detto codice (rapporti con la parte
assistita) stabilisce che il rapporto tra l'avvocato e la parte
assistita è fondato sulla di fiducia, e che l'incarico professionale
deve essere conferito per procura che deve rivestire la forma
dell'atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata. Quando
tale rapporto fiduciario viene meno la parte assistita può procedere
alla revoca del mandato in qualsiasi momento a prescindere dallo stato
e grado del giudizio, con l'invio di una raccomandata al proprio
difensore con cui manifesta intenzione di revocare il mandato. Qualora
avesse già un nuovo avvocato sarà quest'ultimo a contattare il
precedente per la successione nel mandato e per recuperare copia della
documentazione relativa alla causa in corso. E' comunque molto
importante che la revoca abbia forma scritta. Ad ulteriore chiarimento
occorre far notare quanto stabilito dagli art. 85 c.p.c. e 107 c.p.p.,
a tutela degli interessi della parte, ovvero che la rinuncia o la
revoca del mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte
finchè non sia intervenuta la sostituzione del difensore. In ogni
caso, in applicazione dell'art. 2237, comma primo, c.c., il cliente è
tenuto a rimborsare all'avvocato gli onorari per l'opera svolta fino
alla cessazione del rapporto fiduciario, che verranno calcolati in
base alle tariffe vigenti al momento conclusivo dell'incarico, mentre
l'avvocato è tenuto a provare le spese sostenute e l'attività svolta
ed è ulteriormente obbligato, in base all'art.42 del codice
deontologico, a restituire la documentazione ricevuta per
l'espletamento del mandato. Si resta a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento. Avv. Mario Brancaleoni".
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Gentilissimo Avvocato,
a causa di un incidente in caserma nel lontano 1965, io feci ricorso
alla Corte dei Conti per chiedere la causa di servizio e il
riconoscimento della pensione privilegiata. Dopo circa 40 anni (dopo
tanti anni, io me n'ero anche dimenticato), fui chiamato a visita
dal Collegio Medico Legale dell'Esercito ed l'anno dopo anche a
visita dal Collegio Medico Legale del Ministero della Salute.
Entrambi stabilirono che la mia infermità era causa di servizio e
che era ascrivibile a 8a Categoria tabella A. Inoltre ebbi anche
una perizia medico legale da parte di una Professoressa
dell'Università la Sapienza di Roma, ed anch' ella confermò che la
mia infermità era per causa di servizio.
Ma nel 2005 il Giudice della Corte dei Conti rigettò tali pareri
medico legali e respinse la mia pratica con la motivazione che lui
voleva la certezza al 100% che tale mia infermità era avvenuta per
causa di servizio e si era lamentato che io non avevo presentato
testimoni a riguardo. Mi chiamano dopo 40 anni e vogliono da me
testimoni ? Persone che non ricordo nemmeno più i nomi, i visi.
Chissà se sono viventi e che fine hanno fatto. Sono andato in
appello, ma il giudice ha confermato la sentenza del collega
precedente.
Siccome anche in appello fu dichiarato (grazie ai pareri favorevoli
che avevo ricevuto dai 2 autorevoli collegi medici e della Prof.ssa
esperta in medicina legale) che la mia era una questione di diritto
e che inoltre c'è una manifesta illogicità nella motivazione di
rigetto della pratica. Per questi motivi, si potrebbe a questo punto
ricorrere in Cassazione o ad un altro organo di giustizia ?
L'Avvocato che mi aveva difeso fino adesso, mi ha detto che : la
Corte di Cassazione non ha alcuna giurisdizione in questo tipo di
controversie (ricorsi alla Corte dei Conti per riconoscimento della
causa di servizio e richiesta di pensione privilegiata per un
infermità avuta durante il servizio militare di leva) e che le
sentenze di Appello della Corte dei Conti non sono impugnabili.
Anche se la mia è una questione di diritto e che il Giudice ha
manifestato illogicità nella decisione [anche se mi hanno detto che
il Giudice, essendo "peritus peritorum", ha la possibilità prevista
dalla legge di decidere diversamente da quanto espresso dai CTU e da
una Professoressa esperta in Medicina Legale (la Prof.ssa Castrica),
giudicando e decidendo diversamente].
Ma è vero e falso che non si potrà fare più nulla ? Se la legge me
lo consentirà, io non vorrei arrendermi e tentare altre strade.
"L’art.
111, ottavo comma della Costituzione statuisce: ”Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione”.
Nel caso
da Lei evidenziato, siamo di fronte ad una sentenza di Appello
pronunciata dalla Corte dei Conti. In base a quanto stabilito dai
principi della Costituzione, sopra riportati, possiamo affermare che
l’accesso alla Suprema Corte, ai fini dell’impugnazione del
provvedimento, non può ritenersi radicalmente escluso, tuttavia ne
sarà ridotto l’ambito, essendone ammesso il ricorso, per le sole
ragioni relative alla giurisdizione.
In altre
parole, l’unico potere della Corte di Cassazione sarebbe quello di
controllare che il Giudice che ha esercitato la giurisdizione, lo
abbia fatto nel rispetto delle norme che la distribuiscono tra i
vari organi giurisdizionali. Essa non potrebbe, invece, “cassare” la
sentenza della Corte dei Conti, in ragione del fatto che la stessa
abbia mal applicato il diritto al caso sottoposto. Con migliori
saluti. Avv.
Mario
Brancaleoni"
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Eredità
Avvocato nel Dicembre 2005 è morto mio padre, mia madre il 14\02\2006
.In cancelleria ha fatto il verbale di dichiarazione di rinuncia alla
eredità pura e semplice nel mese di novembre 2006 ha fatto la revoca
di rinuncia poteva farlo? Io sono figlio unico in attesa di una
risposta le porgo i miei cordiali saluti grazie
Al momento dell’apertura della
successione, il patrimonio del de cuius si divide, idealmente, in 2
parti: la quota disponibile, di cui lo stesso può disporre liberamente
attraverso il testamento, e la quota legittima, che invece deve essere
riservata, ex lege, alla categoria dei cd. legittimari, ossia il
coniuge, i figli ed, in mancanza, gli ascendenti. Nel caso di specie
essendo gli eredi legittimi la moglie del de cuius e l’unico figlio,
l’eredità viene ripartita esattamente a metà. Nel caso in esame la
moglie del de cuius aveva inizialmente rinunciato all’eredità per mezzo
di verbale di dichiarazione di rinuncia depositata nella cancelleria
del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Peraltro, nonostante sua madre abbia rinunciato formalmente all’eredità,
questo non le preclude la possibilità di un ripensamento mediante una
revoca della rinuncia, poiché l’art.525 c.c le conferisce questo diritto
fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto, ovvero
entro il termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della
successione, salvo che nel frattempo la quota di cui alla rinuncia non
sia stata accettata dagli altri eredi legittimi.
Infortunio in palestra
Egregio
avvocato vorrei mi rispondesse a questa domanda. Sono caduta nel bagno
della palestra,un mese fa, procurandomi una distorsione al ginocchio
sinistro con stiramento del legamento LCM.Vorrei sapere se ho diritto ad
un risarcimento da parte della palestra,il responsabile mi ha detto di
no. Vorrei sapere anche se ho diritto come utente ad avere l'informativa
che riguarda la copertura assicurativa perchè mi è stata negata.
Gentile visitatrice, non avendo altri elementi a disposizione, possiamo
limitarci a risponderle nel seguente modo. In merito al risarcimento per
i danni causati dalla caduta, sarebbe necessario conoscere le modalità
del fatto. Laddove, infatti, la sua caduta sia stata provocata dallo
stato dei luoghi, come sarebbe, ad esempio, se il bagno della sua
palestra fosse dotato di una pavimentazione irregolare o inidonea al
passaggio o se la sua caduta sia stata causata da un qualunque ostacolo
che non aveva ragione d’essere lì, lei avrebbe diritto al risarcimento
del danno subito, consistente sia nelle spese mediche da lei sostenute
che in quello biologico da invalidità temporanea o assoluta, oltre a
quello morale. La responsabilità sarebbe imputabile alla palestra, in
quanto custode dei beni da essa detenuti, salvo la dimostrazione che
l’evento sia dovuto ad un caso fortuito. Qualora invece la sua caduta
sia addebitabile, in qualsiasi modo, alla sua persona, per imprudenza,
negligenza o anche per una sua distrazione, non connessa allo stato dei
luoghi, allora lei non può pretendere dalla palestra alcun risarcimento
in quanto la sua condotta interromperebbe il nesso di causalità tra la
cosa custodita ed il danno da lei subito. In merito alla copertura
assicurativa (probabilmente trattasi di una polizza collettiva per la
responsabilità civile terzi stipulata dalla palestra per assicurare
tutti i frequentatori della stessa), lei, in quanto assicurata, avrebbe
l’interesse a prendere visione del contratto di assicurazione. Resto a
sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Avv.
Mario Brancaleoni
Pedone o
ciclista?
Salve, 7 giorni fa ho avuto uno
scontro con un ciclista, io uscivo a piedi da un cancello pedonale
e ho percorso circa un metro e mezzo o due a passo veloce sul
marciapiede/pista ciclabile (è un marciapiede promiscuo senza
segnaletica orizzontale ne cartelli ad ogni incrocio ma solo uno
all’inizio del viale e uno in fondo, senza essere ripetuti ad
ogni incrocio, quindi la pista ciclabile non so se sia a norma) stavo
camminando in diagonale per raggiungere le strisce pedonali quando è
sopraggiunta da dietro e spostata sulla mia destra una ciclista e ci
siamo urtate, mi ha colpito dietro la spalla, lei è caduta e si è
rivolta al 118 e al pronto soccorso ,io no. La responsabilità di chi è?
mia, sua di entrambe? la sua assicurazione per gli infortuni o lei
possono rifarsi su di me per un risarcimento? come mi devo comportare?
"Per esprimere un parere compiuto in
ordine al caso sottopostoci, è necessario identificare in base al Codice
della strada le caratteristiche che deve possedere una pista ciclabile
per essere classificata tale. Per pista ciclabile si deve intendere
quella parte della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi ( art. 3 C.d.S.). L’art. 10 del Decreto
Ministeriale n. 557/ 1999 precisa che le piste ciclabili devono essere
provviste della specifica segnaletica verticale all’inizio ed alla fine
del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione.
Inoltre, devono essere provviste di appositi simboli e scritte
orizzontali, che ne distinguano l’uso specialistico, sebbene la
pavimentazione delle stesse dovrebbe già essere tale da differenziarle
dalle contigue parti di sede stradale, destinate ai pedoni ed ai
veicoli. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce
direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista,
e, con apposito segnale barrato da una striscia rossa, la fine
dell’operatività della stessa, in particolar modo all’approssimarsi di
un attraversamento pedonale. Sulla base delle informazioni fornite il
luogo in cui si è verificato lo scontro non può assolutamente definirsi
una pista ciclabile, e quindi un tratto stradale riservato ai
velocipedi. Peraltro, sempre in base allo stesso Codice della strada, e
successive modifiche, i velocipedi devono essere provvisti di appositi
sistemi di frenatura e di segnalazione acustica (art. 68 ), utili al
fine di evitare eventuali sinistri con pedoni o con altri veicoli.
Orbene, trattandosi con ogni probabilità di uno scontro avvenuto su un
marciapiede promiscuo tra un veicolo, in quanto i velocipedi risultano
essere assimilati in tutto e per tutto agli altri veicoli, ed un pedone,
opererà la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, 1° comma, c.c. del
conducente la bicicletta nella causazione del sinistro Pertanto, il
ciclista per evitare la sua responsabilità e l’obbligo di risarcimento
dei danni dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile, usando la
necessaria perizia e prudenza, per evitare il sinistro, per esempio
provando che il velocipede in questione fosse provvisto dei suddetti
requisiti tecnici, e di averli opportunamente usati, per segnalare la
sua presenza. Per quanto concerne le conseguenze del sinistro, non
conosciamo l’entità dei danni, ma si presume che il pedone, non
essendosi rivolto al pronto soccorso, non abbia riportato danni, a
differenza del ciclista, che laddove avesse stipulato un contratto di
assicurazione infortuni potrebbe essere risarcito dalla propria
assicurazione che poi non potrà rivalersi contro il pedone in quanto il
medesimo sembrerebbe esente da ogni responsabilità"
Problemi di
passaggio
Egregio avvocato vorrei
sottoporle un quesito. Essendo proprietario di un terreno confinante con
terreni di altrui proprieta' raggiungibili attraverso un passaggio
pedonabile ( sentiero ) creato fin dai tempi dei miei nonni come
dobbiamo comportarci io e gli altri proprietari visto che uno di questi
terreni è stato acquistato da un'altra persona che ha gia' provveduto a
piantare dei paletti in previsione di una futura recinzione escludendo
di fatto il passaggio a tutti e asserendo che avendo acquistato il
terreno puo' fare come meglio crede.
Per esprimere un parere compiuto il
caso sottopostoci meriterebbe ulteriori chiarimenti. Per esempio: il
proprietario del fondo può accedere alla via pubblica soltanto
attraverso il sentiero pedonale oppure può procurasi tale accesso in
altro modo senza eccessivo dispendio o disagio? Il sentiero pedonabile è
visibile ovvero è dotato di opere che lo delimitano? In attesa di tali
ulteriori notizie, allo stato, si potrebbe ragionevolmente ritenere che
i proprietari confinanti con il fondo su cui grava la servitù di
passaggio hanno maturato il diritto di mantenere tale passaggio.
Pertanto, nel caso di un mancato accordo per regolamentare in via
bonaria tale passaggio tra i proprietari dei fondi confinanti, magari
prevedendo una equa indennità per il danno provocato da tale passaggio,
e di un’azione impeditiva del passaggio da parte del proprietario del
fondo servente, si potrebbe adire la Magistratura competente per la
reintegra nel possesso della servitù, e nel merito per far dichiarare
l’esistenza di un passaggio coattivo in favore dei proprietari dei fondi
dominanti, o sempre in via principale, se tale passaggio perdura da più
di venti anni, l’acquisto della servitù per usucapione.
Un pavimento
troppo scivoloso.....
Frequento da anni un centro di danza a cui ho sempre pagato
l’iscrizione, le quote mensili e la regolare assicurazione.
Dieci
giorni fa , durante una lezione sono scivolata al termine di un salto
e la caduta è stata talmente forte che mi ha causato la rottura del
legamento del ginocchio sinistro, probabilmente mi dovrò operare e le
spese mediche non saranno certo modeste.
Il
pavimento su cui sono caduta era molto scivoloso, e soprattutto non era
facile accorgersi di tale stato in quanto probabilmente veniva trattato
con delle sostanze pulenti particolarmente cerose, e la direzione non
aveva mai fatto nulla per risolvere questo problema. Ritenendo che non
avrei mai avuto questo incidente se le condizioni del pavimento fossero
state migliori, ho deciso di chiedere il risarcimento dei danni al
Centro . La direzione è stata molto contrariata da questa mia richiesta,
dicendomi che non c’entrano nulla e che l’assicurazione sicuramente non
pagherà in quanto la colpa dello scivolamento è solo frutto di una mia
carenza tecnica. Da qui la decisione di rivolgermi ad un avvocato.
Secondo lei ho qualche possibilità di ottenere qualcosa o è una causa
già persa in partenza?
Antonia (Arezzo)
Dalla
lettura del quesito posto dalla gentile visitatrice del nostro sito,
emerge, salvo eventuali ulteriori accertamenti sullo stato dei luoghi,
che la caduta dalla medesima è stata determinata direttamente dallo
stato particolarmente scivoloso del pavimento del Centro.
Pertanto,
nel caso in esame, sussiste l’esclusiva responsabilità del Centro che
detiene il potere di custodia sulle cose che rientrano nella sua
disponibilità, tra cui il suolo della palestra in cui si svolgono le
lezioni, indipendentemente dall’attività e dal comportamento tenuto dal
custode, ovvero dalla direzione del Centro.
Dunque, non
potendosi muovere alcun tipo di addebito al comportamento della
partecipante ai corsi che non poteva assolutamente prevedere lo stato
particolarmente scivoloso di quel tratto di pavimento per il resto in
condizioni normali, tanto da mancare ogni segnalazione di pericolo al
riguardo, si può senz’altro affermare la responsabilità del Centro, con
il conseguente obbligo risarcitorio nei confronti della danneggiata,
salvo il caso che il Centro stesso riesca a provare che l’evento dannoso
sia stato causato da un evento imprevedibile o eccezionale (il c.d. caso
fortuito).
Peraltro,
poiché il Centro è assicurato per la responsabilità civile terzi la
Compagnia assicurativa dovrebbe garantirlo e tenerlo indenne dalla
richieste risarcitorie avanzate dalla sua cliente.
In
conclusione, possiamo rassicurare la gentile visitatrice circa il
possibile esito positivo di un giudizio per ottenere il risarcimento dei
danni subiti, comprensivo delle spese mediche per sostenere l’eventuale
intervento chirurgico resosi necessario a seguito della caduta, e del
danno biologico e morale.
Avv. Mario Brancaleoni |